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 Videosorveglianza

 INDIETRO

 

 

 

Il crescente bisogno di sicurezza, sia reale che psicologico, ha portato molte aziende ad installare dispositivi di videosorveglianza. Ma le possibilità insite in questa tecnologia le ha spinte oltre nel controllo dell’attività lavorativa. Vediamo attraverso l’articolo La spia hi-tech, quale era nel 1999 la disastrosa situazione nel Regno Unito.

Molti sono stati gli studi del fenomeno, sia in Italia che in Europa.

Da un’indagine svolta dal Garante Privacy nel 2000 e da successive ispezioni dello stesso, risulta che, in Italia, la maggioranza delle installazioni non è “a norma”, sia dal punto di vista della legislazione privacy che di quella del lavoro, ed attualmente la situazione non è molto migliorata, senza tuttavia aver mai raggiunto i livelli inglesi del 1999.

L’Università di Berlino ha prodotto uno studio, disponibile in lingua inglese, sulla videosorveglianza in Europa a fronte del Progetto “Urbaneye”, sponsorizzato dall’Unione Europea.

Il Gruppo di Lavoro ex Art. 29 per la tutela dei dati personali ha prodotto il Parere 4/2004 relativo al trattamento dei dati personali mediante videosorveglianza.

Il Parlamento del Consiglio d’Europa ha emesso il documento 11478 del 4 gennaio 2008 dal titolo “Videosorveglianza dei luoghi pubblici”, disponibile in lingua francese.

Tutte le nazioni dell’Unione Europea si sono nel frattempo adeguate alla Direttiva 95/46/CE sul trattamento dei dati personali. In particolare, oggi in Italia, le aziende sanno che devono trattare i dati personali, sensibili e giudiziari forniti da tali impianti (l’immagine e/o la voce), secondo quanto previsto dal Codice Privacy ed attuato nei Provvedimenti del Garante.

 

Per sapere quali sono le norme ed i principi che regolano la videosorveglianza e per conoscere i relativi adempimenti, sia generali che specifici, fate scorrere la pagina o selezionate i seguenti paragrafi:

 

Norme vigenti

 

Principi generali

 

Adempimenti

 

Videosorveglianza territoriale

 

Videosorveglianza locale

 

Da ogni paragrafo potrete ritornare qui premendo INIZIO.

 

 

NORME VIGENTI

 

Nel novembre del 2000, il Garante ha adottato il decalogo delle regole sulla videosorveglianza, per applicare “sul campo” la normativa privacy, esemplificando gli adempimenti in merito.

Per aggiornare le citazioni della Legge 675/96, oggi abrogata, al Codice Privacy, vi invitiamo a leggere la Tavola di corrispondenza dei riferimenti previgenti.

Con il nuovo Codice Privacy, il Garante ha emanato il Provvedimento generale del 29 aprile 2004, nel quale sono stabiliti i principi, gli adempimenti e le sanzioni relative alla videosorveglianza.

Infine, occorre non dimenticare che, nei luoghi di lavoro, vige lo Statuto dei lavoratori che, all’art. 4, definisce la procedura per l’adozione di impianti di videosorveglianza nelle aziende con dipendenti.

INIZIO

 

 

PRINCIPI GENERALI

 

L’installazione e la gestione degli impianti di videosorveglianza deve essere conforme ai seguenti principi generali:

 

  • Liceità: il Codice Privacy prevede come scopi leciti, per gli organi pubblici (art. 18-22), lo svolgimento di funzioni istituzionali, per i soggetti privati (art. 23-27), l’adempimento ad un obbligo di legge od un provvedimento del Garante di “bilanciamento di interessi” od il consenso libero ed espresso, e per entrambi, l’osservanza di altre disposizioni di legge e del codice penale, che vietano o limitano la videosorveglianza.
  • Necessità: con l’installazione di un sistema di videosorveglianza si limita la libertà dei soggetti ripresi e quindi deve essere evitato ogni uso superfluo, eccessi e ridondanze. Occorre utilizzare dati anonimi invece di dati personali, quando questi ultimi non sono necessari per le finalità previste, evitando, ad esempio, di ingrandire le immagini o focalizzare le riprese sul volto dei soggetti.
  • Proporzionalità: non sono proporzionati allo scopo gli impianti di videosorveglianza installati per fini di “prestigio”, pubblicitari, promozionali o, se l’impianto non è funzionante, puramente dimostrativi o artefatti, o quando è semplicemente la scelta meno costosa o di più facile attuazione, ma esclusivamente quando altri mezzi si sono rivelati inidonei o inattuabili. La proporzionalità deve essere valutata in ogni fase del trattamento, e cioè durante:

o        la definizione dei dati da raccogliere: è necessario ingrandire le immagini, registrare anche l’audio, riprendere dettagli?

o        l’installazione: il numero di apparecchi, la loro dislocazione, l’angolo visuale della telecamera, lo zoom automatico o manuale, la funzione di slow-motion o di fermo immagine, la configurazione fissa o mobile, sono proporzionati agli scopi prefissi?

o        il salvataggio dei dati: i dati registrati devono essere duplicati, trasmessi ad un centro operativo, memorizzati in una base dati? Si può evitare la registrazione e la creazione di una base dati, sostituendola con una rilevazione a circuito chiuso?

o        la conservazione dei dati: i dati registrati devono essere conservati per un periodo superiore al giorno lavorativo?

  • Finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lettera b) e pertanto il titolare può perseguire solo finalità di sua pertinenza. Ad esempio, un Comune non può installare impianti di videosorveglianza territoriale con finalità di prevenzione e accertamento dei reati, che compete agli organi di Pubblica Sicurezza, e un cittadino non può riprendere aree comuni del condominio, eccetto gli accessi ai locali di sua proprietà, con impianti di videosorveglianza locale. Le finalità devono essere determinate e trasparenti, cioè descritte in modo comprensibile e facilmente visibile.

Se l’installazione non è conforme ai suddetti principi è illegale e, se già effettuata, deve essere immediatamente rimossa.

INIZIO

 

 

ADEMPIMENTI

 

L’installazione e la gestione degli impianti di videosorveglianza deve essere conforme ai principi generali sopra esposti e richiede, con le eccezioni man mano indicate, l’adozione dei seguenti adempimenti:

 

Verifica preliminare

I trattamenti effettuati con sistemi di videosorveglianza che prevedono:

Ø       il collegamento e/o l’incrocio e/o il confronto delle immagini con altri dati personali (es. dati biometrici), oppure con codici identificativi o con dispositivi di riconoscimento vocale;

Ø       la digitalizzazione e/o l’indicizzazione delle immagini, per facilitarne la ricerca automatica o nominativa;

Ø       la ripresa dinamica di un luogo, rilevando percorsi o caratteristiche fisionomiche (es. riconoscimento facciale) od eventi improvvisi o comportamenti particolari;

devono essere sottoposti ad una verifica preliminare da parte del Garante. Essa è attivata d’ufficio od a seguito di un interpello preventivo del titolare.

L’interpello preventivo, cioè la richiesta di intervento del Garante, deve essere effettuata dal titolare a mezzo lettera raccomandata, e deve contenere copia di tutta la documentazione sul sistema che si desidera realizzare, e le relative finalità, da cui si deve poter dedurre il rispetto dei principi generali sopraccitati.

 

Autorizzazione

I trattamenti sopraccitati, se sono relativi a dati sensibili o giudiziari (es. riprese di malati o di detenuti), devono essere “preventivamente” autorizzati dal Garante.

Esclusi questi trattamenti e quelli citati al punto precedente, non è obbligatorio richiedere un’autorizzazione specifica ma è sempre possibile, se sussistono dubbi interpretativi o per casi particolari. In questi casi, il Garante effettua una verifica preliminare in loco prima di rilasciare l’autorizzazione.

 

Notificazione

Se il trattamento rientra tra quelli per i quali è prevista la notificazione (vedi la sezione Notificazione alla pagina del GARANTE), occorre inserirlo on-line nel Registro dei trattamenti.

Con il Provvedimento 1/2004 del 31 marzo 2004, il Garante ha esentato dalla notificazione ( paragrafo A), comma 6, lettera e) ) i casi, di cui al comma 1, lett. f) dell’art. 37 del Codice Privacy, relativi a “immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza o di tutela delle persone o del patrimonio.”

Inoltre, con il Parere del 23 aprile 2004, il Garante ha esentato i trattamenti, di cui al comma 1, lett. a) dell’art. 37 del Codice Privacy, relativi alla posizione geografica degli oggetti. Egli precisa espressamente, al paragrafo, comma 4, lettera b), che:

La norma si riferisce alla localizzazione di persone o oggetti, ed è quindi riferita alla rilevazione della loro presenza in determinati luoghi, mediante reti di comunicazione elettronica gestite o accessibili dal titolare del trattamento.

La localizzazione va notificata quando permette di individuare in maniera continuativa, anche con eventuali intervalli, l’ubicazione sul territorio o in determinate aree geografiche, in base ad apparecchiature o dispositivi elettronici detenuti dal titolare o dalla persona oppure collocati sugli oggetti.

La localizzazione deve comunque permettere di risalire all’identità degli interessati, anche indirettamente attraverso appositi codici.

Non devono essere quindi notificati al Garante i trattamenti di dati personali che consentano solo una rilevazione non continuativa del passaggio o della presenza di persone o oggetti, effettuata, ad esempio, all’atto della:

a) (omissis);

b) rilevazione di immagini o suoni, anche con impianti a circuito chiuso, presso immobili o edifici ove si svolgono attività del titolare del trattamento (locali commerciali, professionali o aziendali, nonché le relative aree perimetrali, adibite a parcheggi o a carico/scarico merci, accessi, uscite di emergenza), a meno che, anche mediante interazione con altri sistemi, il titolare possa rilevare le diverse ubicazioni o spostamenti di una persona o di un oggetto in determinati luoghi o aree sul territorio;

c) (omissis).

  

Responsabili e incaricati

Ogni fase del trattamento deve essere gestita da personale abilitato dal titolare con lettera d'incarico, debitamente sottoscritta dal titolare e controfirmata per accettazione dall'incaricato.

Le persone fisiche o giuridiche possono essere nominate Responsabili del trattamento. Invece, gli Incaricati al trattamento che hanno accesso ai dati devono essere esclusivamente persone fisiche.

Nella lettera d’incarico deve essere specificata la funzione svolta (manutenzione del sistema, visione diretta delle rilevazioni o registrazioni, loro archiviazione, analisi o trasmissione al titolare) e le relative modalità di svolgimento. Il numero delle persone incaricate della visione deve essere ristretta al minimo indispensabile, specialmente quando sono coinvolti collaboratori esterni. In quest’ultimo caso, la designazione di responsabili ed incaricati esterni può essere effettuata solo se essi svolgono prestazioni strumentali e subordinate alle scelte del titolare del trattamento, cioè la loro attività deve essere conforme alle finalità perseguite dal titolare con la videosorveglianza (es. polizia municipale per il controllo del traffico, istituti di vigilanza privata per la sicurezza e l’incolumità personale, ecc.) ed i dati personali raccolti devono confluire esclusivamente al titolare.

 

Trattamento dei dati

Premesso che, per il principio di proporzionalità, l’impianto di videosorveglianza può essere installato solo quando altri mezzi si sono rivelati inidonei o inattuabili, analizziamo alcune delle scelte che possono essere effettuate:

 

Ø       Registrazione delle immagini

I trattamenti di dati possono essere più invasivi rispetto alla semplice rilevazione, qualora siano registrati su supporti oppure abbinati ad altre fonti o conservati in banche di dati, talora solo per effetto di un dispositivo di allarme programmato. E ciò in considerazione delle molteplici attività di elaborazione cui i dati, possono essere sottoposti anche ad altri fini.

In presenza di concrete ed effettive situazioni di rischio tali registrazioni sono consentite a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale, relativamente all’erogazione di particolari servizi pubblici o a specifiche attività.

 

Ø       Rilevazione delle immagini con CCTV

Nei casi in cui le immagini sono unicamente visionate in tempo reale, oppure conservate solo per poche ore mediante impianti a circuito chiuso (CCTV), possono essere tutelati legittimi interessi rispetto a concrete ed effettive situazioni di pericolo per la sicurezza di persone e beni, anche quando si tratta di esercizi commerciali esposti ai rischi di attività criminali in ragione della detenzione di denaro, valori o altri beni. La videosorveglianza può risultare sproporzionata quando sono già adottati altri efficaci dispositivi di controllo o di vigilanza oppure quando vi è la presenza di personale addetto alla protezione.

Nell’uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ad edifici e immobili, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l’angolo visuale all’area effettivamente da proteggere, evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari non rilevanti.

 

Ø       Rilevazione delle immagini con altri mezzi

Sono ammissibili per identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati videocitofoni o altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni senza registrazione. Tali apparecchiature sono dislocate abitualmente all’ingresso di edifici o immobili in corrispondenza di campanelli o citofoni, appunto per finalità di controllo dei visitatori che si accingono ad entrare. La loro esistenza deve essere conosciuta attraverso una informativa agevolmente rilevabile.

Inoltre, altri dispositivi di rilevazione e controllo, posti all’interno un edificio (corridoi, scale, pianerottoli, ecc.) o nelle aree private di pertinenza (cortile, giardino, garage, ecc.), devono essere segnalati. In alcuni casi, poi, più telecamere collocate anche all’interno di un edificio si attivano contemporaneamente e, sia pure per un tempo limitato, riprendono le persone fino all’ingresso negli appartamenti. Anche in questi casi è necessaria una adeguata informativa.

 

Il trattamento non richiede informative se il sistema di videosorveglianza è integralmente utilizzato per fini esclusivamente personali ed i dati non vengono sistematicamente comunicati a terzi o diffusi (art. 5, comma 3). Leggete in proposito il paragrafo Videosorveglianza locale in questo documento.

 

Misure di sicurezza

I dati devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Fra le misure minime, di cui all’Allegato B) del Codice Privacy, vi ricordiamo l’obbligo di ricevere dal soggetto esterno il certificato di conformità (regola 25).

In caso di registrazione, devono essere previsti diversi livelli di accesso tramite una "doppia chiave", fisica o logica, che consenta una immediata ed integrale visione delle immagini solo in caso di necessità.

La conservazione dei dati deve essere limitata al massimo alle ventiquattro ore del giorno lavorativo successivo alla raccolta, salvo i casi seguenti:

 

Ø       richieste dell’Autorità giudiziaria o delle forze di Pubblica Sicurezza;

Ø       peculiari esigenze tecniche (es. mezzi di trasporto);

Ø       particolare rischiosità dell’attività svolta dal titolare del trattamento (es. banche);

 

nei quali il tempo di conservazione può essere esteso al massimo ad una settimana lavorativa.

In casi eccezionali, a seguito di un evento già accaduto o realmente incombente oppure per ottemperare ad una richiesta degli organi giudiziari, è possibile allungare i tempi suddetti fino a quando cessa l’esigenza di conservazione.

Il sistema di videosorveglianza deve essere programmato per cancellare, anche mediante sovrapposizione, le immagini alla scadenza del periodo prefissato. Qualora ciò non sia tecnicamente possibile, la cancellazione deve essere effettuata manualmente. 

Tutti gli incaricati devono partecipare a corsi periodici di formazione (regola 19.6) sui doveri, le garanzie e le responsabilità, sia quando il sistema di videosorveglianza è introdotto dal titolare del trattamento che quando viene modificato.

Vi ricordiamo che la mancata adozione delle misure minime di sicurezza è punito con una sanzione penale (art. 169).

 

Informativa

Gli interessati devono essere informati, salvo nei casi previsti da altre leggi o regolamenti, che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell’eventuale registrazione.

L’informativa deve fornire tutti gli elementi, previsti dall’art. 13 del Codice Privacy, relativi a: finalità, modalità, tipo di conferimento, comunicazione e diffusione, titolare e responsabile del trattamento e modalità di esercizio dei diritti.

Fermo restando che l’informativa dell’Ente pubblico o dell’Azienda deve comprendere le notizie suddette, il Garante ha previsto un’apposita “informativa minima”, distinguendo tra area esterna ed interna. I relativi modelli, adattabili secondo le circostanze, sono:

 

 

Informativa minima per aree esterne

 

Informativa per aree esterne

 

 

Se le immagini non sono registrate, sostituire “registrazione” con “rilevazione”.

Indicare il titolare del trattamento che effettua la registrazione o la rilevazione e le finalità dello stesso.

Il cartello deve avere dimensioni tali da renderlo facilmente visibile da una media distanza e deve essere collocato in prossimità della telecamera.

 

 

Informativa minima per aree interne

 

Informativa per aree interne

 

 

Se le immagini non sono registrate, sostituire “registrazione” con “rilevazione”.

Indicare:

  1. le finalità del trattamento;
  2. le modalità del trattamento (telecamera fissa o con mobilità orizzontale o verticale, con zoom automatico o manuale, ecc.);
  3. i soggetti che prendono o prenderanno visione della registrazione o rilevazione;
  4. il termine di conservazione in ore o giorni lavorativi;
  5. il titolare del trattamento;
  6. il responsabile del trattamento a cui inviare la richiesta di accesso ai dati.

Il cartello deve avere dimensioni tali da renderlo facilmente visibile da una breve distanza e deve essere collocato all’ingresso del locale o, se la telecamera è interna, sotto la stessa ad altezza d’uomo.

 

Consenso

Il Codice Privacy prevede che il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici, eccetto gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, non richieda il consenso (art. 18, comma 4).

Invece, per i soggetti privati e gli enti pubblici economici, prevede che lo stesso sia preceduto dal consenso dell’interessato (art. 23, comma 1), salvo quando sussista uno dei presupposti di liceità previsti in alternativa al consenso (art. 24). Nel caso della videosorveglianza, esistono notevoli difficoltà applicative che possono essere superate con l’istituto del bilanciamento degli interessi (art. 24, comma 1, lettera g). Il Provvedimento generale del 29 aprile 2004 attua tale istituto, individuando i casi in cui la rilevazione delle immagini può avvenire senza consenso, qualora, con le modalità stabilite in questo stesso provvedimento, sia effettuata nell’intento di perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro.

 

Accesso ai dati

Ogni soggetto monitorato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice Privacy.

Alla richiesta di accesso ai dati deve essere allegata una fotocopia del documento di identità dell’interessato.

La risposta del titolare deve riguardare tutti i dati attinenti all’interessato, compresi quelli di terzi coinvolti nella ripresa, nei limiti previsti dall’art. 10 del Codice Privacy.

Leggete in proposito il documento “Diritto di accesso – Accesso ai dati acquisiti mediante un impianto di videosorveglianza”.

 

Documentazione

Il titolare del trattamento deve redigere un Documento sui sistemi di videosorveglianza contenente le motivazioni del titolare all’installazione, le scelte conseguenti, la descrizione particolareggiata delle funzioni installate e le modalità di utilizzo.

Il documento autonomo deve essere conservato dal titolare e dal responsabile del trattamento, se esiste, presso la Sede Operativa ed esibito in occasione di visite ispettive o dell’esercizio dei diritti dell’interessato o di contenzioso. Il documento può essere allegato, per praticità, al Documento Programmatico Sulla Sicurezza.

L’impianto di videosorveglianza è normalmente fornito ed installato da aziende specializzate: non dimenticate di richiedere, prima di effettuare il saldo delle fatture, il Documento di conformità al Codice Privacy (regola 25 dell’Allegato B). Un analogo documento dovrà essere rilasciato per tutti i successivi interventi di manutenzione.  In caso di contestazioni ne risponderà sempre il titolare, ma potrà rivalersi sull’installatore.

Il privato cittadino non è tenuto alla redazione della documentazione ma, specialmente se l’impianto è complesso, dovrebbe comunque conservare quella prodotta dall’installatore.

 

Nei paragrafi seguenti vengono analizzati gli aspetti relativi all’installazione ed alla gestione degli impianti di videosorveglianza, in funzione dell’utilizzo, territoriale o locale, e, per ognuno di essi, delle finalità del titolare del trattamento.

INIZIO

 

 

VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE

 

Questa tipologia comprende l’installazione e la gestione di impianti fissi e mobili, atti alla ripresa di vaste aree cittadine o di spazi all’aperto, pubblici o privati, sia sulla terraferma che in cielo od in mare.

 

Ecco gli esempi per alcuni dei titolari di questo tipo di trattamento:

 

Pubblica Sicurezza

Abbiamo già spiegato che, per il principio di finalità (ved. la sezione PRINCIPI GENERALI di questo documento), solo l’Autorità giudiziaria, la Polizia, i Carabinieri e le Forze Armate, possono installare impianti di videosorveglianza per fini di sicurezza pubblica, prevenzione od accertamento di reati. Tuttavia, essi possono utilizzare per questo fine impianti installati da altri soggetti, pubblici o privati, per altre finalità.

Gli incaricati devono gestire il sistema secondo le direttive imposte dall’Autorità giudiziaria, con le finalità descritte nell’autorizzazione all’intercettazione sia video che audio. In caso contrario le intercettazioni sono inutilizzabili in sede processuale. Da tutte le trascrizioni conseguenti devono essere cancellate le informazioni sulla vita privata e/o che non riguardano fatti penalmente rilevanti.

Per la natura dell’attività di prevenzione o accertamento dei reati, non è richiesta la segnalazione delle telecamere e dei microfoni, nessuna informativa e, di conseguenza, nessun consenso. 

 

Enti locali

Gli Enti locali, in particolare i Comuni, in base ad ordinanze spesso emesse sull’onda emotiva di soddisfare il bisogno di sicurezza dei cittadini, hanno installato impianti di videosorveglianza in aree “a rischio” indicando, direttamente o indirettamente, finalità di prevenzione e accertamento dei reati che competono alle autorità giudiziarie e alle forze di polizia.

Alcuni Comuni si sono sbizzarriti con:

Ø   il contrasto alla prostituzione in luoghi pubblici, invocando l’intralcio alla circolazione e la sicurezza stradale;

Ø   il controllo del rispetto del divieto di fumare, gettare rifiuti, calpestare aiuole, affiggere manifesti o fotografare, o di altri divieti relativi alle modalità nel depositare i sacchetti di immondizia entro gli appositi contenitori;

Ø   il “cablaggio” di intere aree cittadine per una videosorveglianza integrale e costante, senza adeguate esigenze;

Ø   il collegamento telematico tra più soggetti, a volte raccordati ad un "centro" elettronico, al fine di registrare un numero elevato di dati personali e ricostruire interi percorsi effettuati in un determinato arco di tempo.

 

Un soggetto pubblico può effettuare attività di videosorveglianza solo ed esclusivamente per svolgere funzioni istituzionali che deve individuare ed esplicitare con esattezza e di cui sia realmente titolare in base all’ordinamento di riferimento (art. 18, comma 2). Diversamente, il trattamento dei dati non è lecito, anche se l’ente designa esponenti delle forze dell’ordine in qualità di responsabili del trattamento, oppure utilizza un collegamento telematico in violazione del Codice Privacy (art. 19, comma2).

Le specifiche norme di legge o di regolamento e le funzioni legittimamente individuate dall’ente costituiscono l’ambito operativo entro il quale il trattamento dei dati si intende consentito.

Come prescritto dal Codice Privacy, l’eventuale comunicazione a terzi è lecita solo se espressamente prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3). Il Codice Privacy individua poi specifiche regole volte invece a consentire, in un quadro di garanzie, riprese audio-video a fini di documentazione dell’attività istituzionale di organi pubblici (artt. 20, 22 e 65).

Ecco perché il Garante, con il comunicato stampa del 5 marzo 2000 Videosorveglianza: i comuni devono adeguare alla privacy la ripresa delle immagini” ha ammonito i Comuni e, successivamente all’emanazione del Provvedimento del 29 novembre 2000, ha iniziato a comminare pesanti sanzioni.  Leggete in proposito la Newsletter “Raffica di sanzioni ad amministrazioni pubbliche”.

 

Uno dei trattamenti istituzionali di videosorveglianza consentiti ai Comuni in ambito territoriale è il controllo del traffico cittadino:  controllo agli incroci, controllo della velocità, accesso ai centri storici, ecc.

Essi non riguardano la raccolta di dati personali in quando il soggetto da riprendere è la targa del mezzo di trasporto. In tali casi, l’esistenza degli impianti di videosorveglianza va segnalata secondo quanto disposto dal Garante (ved. la sezione ADEMPIMENTI di questo documento) e non solo mediante pubblicazione sull’albo comunale o l’affissione temporanea di manifesti. Le immagini devono essere registrate solo in caso di infrazione al Codice della Strada ed i dati raccolti devono essere conservati solo per il periodo necessario alla contestazione dell’infrazione e la definizione del relativo contenzioso. L’accesso ai dati è consentito solo a fini di polizia giudiziaria o di indagine penale.

Qualora il trattamento riguardi la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, i comuni dovranno rispettare quanto dettato dal D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250. Tale normativa impone ai comuni di richiedere una specifica autorizzazione amministrativa, nonché di limitare la raccolta dei dati sugli accessi rilevando le immagini solo in caso di infrazione (art. 3 del D.P.R. n. 250/1999).

 

Un altro trattamento degli Enti locali è il controllo video di aree abusivamente impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose. Esso è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure, mentre non è lecito se è volto ad accertare solo infrazioni amministrative rispetto a disposizioni concernenti modalità e orario di deposito dei rifiuti urbani.

Leggete in proposito i seguenti Provvedimenti del Garante, antecedenti all’emanazione del decalogo sulla videosorveglianza sopraccitato:

Ø   Provvedimento del 17 dicembre 1997: “Videosorveglianza - Installazione da parte del comune di Milano di alcune telecamere in luogo pubblico”;

Ø   Provvedimento del 28 maggio 1998: “Installazione di alcune telecamere da parte di un comune”;

Ø   Provvedimento del 17 febbraio 2000: “Videosorveglianza – Città di Portici – Impianto di telecontrollo e videosorveglianza”.

 

Leggete inoltre i Provvedimenti successivi:

Provvedimento del 4 ottobre 2007: “Videosorveglianza comunale e riprese all'interno di abitazioni private”.

 

Taluni Comuni hanno infine l’obbligo istituzionale di provvedere alla tutela ambientale di particolari zone protette. Leggete in proposito il comunicato stampa del Garante del 3 aprile 2000:

Videosorveglianza in mare: le telecamere su zone protette devono rispettare la privacy e tutela della riservatezza”.    

 

Soggetti privati

Anche i soggetti privati possono riprendere ampi spazi, pubblici o privati, che hanno in concessione o in gestione o sono di loro proprietà. Pensiamo ad un concerto all’aperto, alle manifestazioni sportive su strada od agli stabilimenti balneari ed alle riprese aeree.

Nei casi di manifestazioni la ripresa è consentita, osservando innanzitutto le leggi ed i regolamenti organizzativi, a diversi soggetti per differenti finalità: l’organizzatore per controllare gli ingressi, i depositi dei materiali di scena o zone “a rischio” del percorso, l’operatore televisivo per esercitare il diritto di cronaca, ecc.

La ripresa dell’arenile è invece consentita per monitorare la situazione meteorologica o fenomeni naturali, e quella aerea per produzioni pubblicitarie o televisive, documentazione topografica, salvaguardia del territorio, rilievi archeologici, ecc.

In tutti i casi occorre utilizzare, per quanto possibile, la ripresa in campo lungo, evitando di registrare fatti e persone.

Leggete in proposito il Provvedimento del 14 giugno 2001: “Videosorveglianza: Web-cam su spiagge

INIZIO 

 

VIDEOSORVEGLIANZA LOCALE

 

Questa installazione è utilizzata per il controllo di ambienti delimitati, sia pubblici che privati, di proprietà del titolare del trattamento o comunque gestito dallo stesso.

La normativa, di cui al Codice Privacy, prevede approcci diversi in funzione della tipologia dei rischi previsti o prevedibili.

Ecco gli esempi per alcune attività e/o per particolari luoghi:

 

Ambienti di lavoro

Nelle attività di sorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell’attività lavorativa e ciò anche in caso di erogazione di servizi per via telematica.

Vanno poi osservate le garanzie previste in materia di lavoro quando la videosorveglianza è impiegata per esigenze organizzative e dei processi produttivi, ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro (art. 4 della Legge  300/1970). In proposito vi ricordiamo che, qualora non intervengano accordi con la commissione sindacale di fabbrica (se esiste), occorre richiedere l’autorizzazione preventiva all’installazione di impianti di videosorveglianza alla Direzione Provinciale del Lavoro di competenza.

Le suddette garanzie vanno osservate sia all’interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione di lavoro, come, ad esempio, sui mezzi di trasporto pubblico, citati nel seguito. E sono luoghi lavorativi anche le aree di passaggio, come potete leggere nel Provvedimento del 26 febbraio 2009: Prescrizioni per la videosorveglianza in un supermercato. 

Non è consentita inoltre l’installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all’attività lavorativa.

Eventuali riprese televisive sui luoghi di lavoro per documentare attività od operazioni solo per scopi divulgativi o di comunicazione istituzionale o aziendale, e che vedano coinvolto il personale dipendente, possono essere assimilati ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero. In tal caso, alle stesse si applicano le disposizioni sull’attività giornalistica contenute nel Codice Privacy, fermi restando i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza, nonché l’osservanza del codice deontologico per l’attività giornalistica ed il diritto del lavoratore a tutelare la propria immagine opponendosi anche, per motivi legittimi, alla sua diffusione.

Occorre infine prestare la massima attenzione al mix “videosorveglianza e biometria” nel controllo dell’accesso a particolari aree aziendali. Leggete in proposito la Verifica preliminare del Garante del 23 novembre 2005, presso un’azienda elettronica: Videosorveglianza e biometria - Accesso ad aree riservate di particolari aziende: uso proporzionato di impronte digitali.

 

Centri commerciali

Uno dei luoghi in cui è più facile vedere impianti di videosorveglianza è senza dubbio un centro commerciale.

La loro finalità primaria è la funzione di antitaccheggio che, insieme all’opera di apposito personale, consente di ridurre notevolmente i furti. Ai fini della privacy è essenziale che le telecamere siano segnalate, che i dati siano conservati per non più di un giorno lavorativo e che il personale incaricato del loro controllo non li comunichi a terzi, salvo in presenza di presunti reati, per i quali dovrà avvisare immediatamente l’Autorità giudiziaria. Oggi la maggior parte dei centri commerciali pare che osservino gli adempimenti prescritti, almeno quelli facilmente visibili, ma nel 2002 la scarsa conoscenza della legge generava i casi riportati nelle seguenti Newsletter:

Ø       Telecamere: multato un supermercato

Ø       Unabomber: Garante su telecamere ipermercato

 

Condomini

In questo ambito occorre distinguere tra luoghi privati e luoghi pubblici.

Sono luoghi privati l’abitazione e le sue pertinenze (posti auto, box, ecc.). Come abbiamo già detto, è consentito, senza alcuna informativa, l’uso del videocitofono e/o di telecamere posizionate all’interno dell’abitazione e/o agli accessi a luoghi privati, purché i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi o diffusi, in quanto si ritengono utilizzati per fini esclusivamente personali (art. 5, comma 3). Nell’installazione agli ingressi occorre prestare molta attenzione all’angolo visuale delle riprese, per non incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis del Codice Penale).

Sono luoghi pubblici le aree comuni di condomini, residence, società, studi professionali ed associazioni  (atrio, corridoi, scale, cortili, garage, ecc.), le abitazioni adibite ad ufficio e le sue pertinenze (posti auto, box, ecc.).  In questi casi, previa approvazione dell’assemblea per i condomini, è possibile installare un impianto di videosorveglianza solo al fine di preservare la sicurezza di persone e la tutela di beni da concrete situazioni di pericolo, a seguito di illeciti già verificatisi, oppure nel caso di attività che comportano, ad esempio, la custodia di denaro, valori o altri beni. Tutte le telecamere devono essere segnalate con le informative sopraccitate e devono essere osservati tutti gli altri ADEMPIMENTI citati in questo documento.

Leggete in proposito il Provvedimento del 19 febbraio 2009: Videosorveglianza in un condominio

 

Istituti di credito

A causa delle frequenti rapine che hanno sempre colpito l’ambiente bancario, gli istituti di credito si sono impegnate nella ricerca di avanzate soluzioni tecnologiche. Ultimamente agli impianti di videosorveglianza sono stati affiancati sistemi di rilevazione delle impronte digitali. Leggete in proposito i seguenti Provvedimenti e Verifiche preliminari del Garante:

Ø       Videosorveglianza e rilevazione di impronte digitali all’ingresso di banche

Ø       Raccolta di impronte digitali associate ad immagini per l’accesso a banche

Ø       Istituti di credito - Rilevazione di impronte digitali ed immagini: limiti e garanzie

Ø       Istituti di credito -  Nuove tecnologie per accedere a servizi bancari

 

Istituti scolastici

L’installazione di sistemi di videosorveglianza presso istituti scolastici deve garantire “il diritto dello studente alla riservatezza” (art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 249/1998) e tenere conto della delicatezza dell’eventuale trattamento di dati relativi a minori.

Il loro utilizzo è consentito nei casi strettamente indispensabili (ad esempio, a causa del protrarsi di atti vandalici), gli stessi devono essere circoscritti alle sole aree interessate ed attivati negli orari di chiusura degli istituti, regolando rigorosamente l’eventuale accesso ai dati.

Restano di competenza dell’Autorità giudiziaria o di polizia le iniziative intraprese a fini di tutela dell’ordine pubblico o dell’individuazione di autori di atti criminali.

Leggete in proposito la Verifica preliminare del Garante del 4 settembre 2009: Scuole: videosorveglianza contro atti vandalici.

 

Luoghi di culto

L’installazione di sistemi di videosorveglianza presso chiese, cimiteri o altri luoghi di culto o di ritrovo di fedeli deve essere oggetto di elevate cautele, in funzione dei rischi di un utilizzo discriminatorio delle immagini raccolte e del carattere sensibile delle informazioni relative all’appartenenza ad una determinata confessione religiosa.

Al fine di garantire il rispetto dei luoghi di culto, l’installazione di sistemi di videosorveglianza è ammissibile all’interno di tali aree solo quando si intenda tutelarle dal concreto rischio di atti vandalici.

Leggete in proposito la Newsletter del 22-28 novembre 2004: Familiari spiati nelle camere ardenti.

 

Luoghi di svago e relax

Soprattutto nei momenti di svago e di relax la nostra privacy è quanto mai vulnerabile. Le voci e le immagini, carpite senza preventiva informativa, possono rivelare caratteristiche private che possono essere oggetto di reati (ricatti, truffe, violenze sessuali, ecc.). Anche in questo caso, occorre distinguere tra luoghi pubblici e privati, dal punto di vista della persona e non del proprietario o del gestore dei locali.

Sono luoghi pubblici, ad esempio, un albergo, un ristorante, una discoteca, un teatro, uno stadio, una palestra, una SPA, ecc., nei quali la videosorveglianza è ammessa solo al fine di preservare la sicurezza di persone e la tutela di beni da concrete situazioni di pericolo. In questi casi, è obbligatorio segnalare la presenza dell’impianto, apporre le informative in prossimità delle telecamere ed osservare gli altri ADEMPIMENTI citati in questo documento.

Leggete in proposito la Newsletter: Telecamere in discoteca. Multa per mancata informativa ai clienti.

Sono luoghi privati i bagni, gli spogliatoi, le docce, i locali di riposo e di trattamento, ecc. dei luoghi sopraccitati. In essi è vietata ogni forma di videosorveglianza.

Leggete in proposito il Provvedimento del 8 marzo 2007: Videosorveglianza negli spogliatoi di una piscina

 

Mezzi di trasporto pubblico

Alcune situazioni di particolare rischio fanno ritenere lecita l’installazione su mezzi di trasporto pubblici di sistemi di videosorveglianza. Tali sistemi di rilevazione sono leciti anche presso talune fermate di mezzi urbani, specie in aree periferiche che spesso sono interessate da episodi di criminalità (aggressioni, borseggi, ecc.).  Valgono, anche in questi casi, le considerazioni già espresse a proposito della titolarità in capo alle sole forze di polizia dei compiti di accertamento, prevenzione ed accertamento di reati, nonché del diritto di accesso alle immagini conservate per alcune ore, cui si dovrebbe accedere solo in caso di illeciti compiuti.

Negli stessi casi, occorre osservare particolare cura anche per ciò che riguarda l’angolo visuale delle telecamere, nella collocazione di idonee informative a bordo dei veicoli pubblici e nelle aree di fermata e per quanto attiene alla ripresa sistematica di dettagli o di particolari non rilevanti riguardanti i passeggeri.

Leggete in proposito i seguenti documenti:

Ø       Videosorveglianza sui mezzi di trasporto pubblico urbano

Ø      Video camere anticrimine sugli autobus e alle fermate: come renderle compatibili con la privacy

Ø       Privacy: telecamere sugli autobus solo se passeggeri garantiti

 

Ospedali e luoghi di cura

Il controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti, a causa della natura sensibile dei dati che possono essere raccolti, devono essere limitati ai casi strettamente indispensabili, circoscrivendo le riprese solo a determinati locali ed a precise fasce orarie. Devono essere inoltre adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone malate, anche in attuazione delle misure prescritte per le strutture sanitarie dal Codice Privacy (art. 83).

Il titolare deve garantire che possano accedere alle immagini solo i soggetti autorizzati e che le stesse non possano essere visionate da estranei. Particolare attenzione deve essere riservata alla visione del proprio congiunto da parte di familiari di pazienti, in reparti dove non sia consentito l’accesso.

Le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono essere comunque diffuse (art. 22, comma 8), a pena di sanzione penale (art. 167).  Va assolutamente evitato il rischio di diffusione delle immagini di persone malate su monitor collocati in locali liberamente accessibili al pubblico.

Nei casi in cui l’impiego di un sistema di videosorveglianza all’interno di una struttura sanitaria sia finalizzato solo a finalità amministrative o di sicurezza, e sia possibile che attraverso lo stesso siano raccolte immagini idonee a rivelare lo stato di salute, il soggetto pubblico titolare deve menzionare tale trattamento nell’atto regolamentare sui dati sensibili da adottare in base al Codice Privacy (art. 20) ed il soggetto privato deve fare altrettanto nella sua informativa.

Leggete in proposito il comunicato stampa: Telecamere negli ospedali nel rispetto della privacy.

Ovviamente, è sempre vietata la ripresa di operatori e degenti in luoghi privati.

Leggete in proposito il Provvedimento del 4 dicembre 2008: Videosorveglianza: vietata negli spogliatoi di poliambulatorio

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