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(dal Comunicato Stampa del Garante del 3 gennaio 2011)

Linee guida del Garante per l'informazione giuridica 

Il Garante per la protezione dei dati personali, sulla base di segnalazioni e quesiti ricevuti e dopo ampia consultazione con gli operatori e gli editori del settore, ha adottato specifiche Linee guida (Deliberazione del 2 dicembre 2010) sull'informazione giuridica.

Queste linee guida, pubblicate sulla G.U. n. 2 del 4 gennaio 2011, non si applicano all'attività giornalistica e non incidono sulle norme processuali, cioè sulle sentenze originali ed sul loro deposito in cancelleria.

In sintesi esse stabiliscono che:

  • si devono sempre oscurare i dati dei minori, delle parti processuali e di terzi la cui identità permetta l'identificazione di minori o delle stesse parti in procedimenti con oggetto i rapporti familiari e la vita sessuale, anche se il giudizio si riferisce ad aspetti patrimoniali o economici.
  • un soggetto coinvolto in un processo civile o penale (le parti, l'imputato, un testimone, un consulente, ecc.), avente qualsivoglia tipologia di giudizio e prima del termine dello stesso, può rivolgere al giudice un'istanza di oscuramento dei propri dati personali nella riproduzione o la diffusione per finalità di informazione giuridica;
  • il giudice, preso atto dei "motivi legittimi" contenuti nell'istanza o di propria iniziativa, può disporre l'oscuramento facendolo annotare, in ogni caso, a margine dell'atto;
  • l'oscuramento dei dati personali è compito di chi riproduce o diffonde copia dei provvedimenti, con l'annotazione di cui al punto precedente, per finalità di informazione giuridica, anche se sotto forma di massima.

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